mercoledì 6 febbraio 2008

Ag/ An: una battaglia per la Modifica della 194!

Dal documento programmatico di An, alla necessità di una militanza locale su questo tema...



In occasione del trentennale della 194, meritano approfondimento, a nostro avviso, alcuni passaggi, nella prospettiva che il confronto non resti teorico, ma conosca sviluppi pratici: a) La fase della dissuasione-prevenzione prevista dall’art. 5 della 194 va finalmente attuata, avviando la formazione mirata di tutti i soggetti che in essa sono chiamati a intervenire, prevedendo apposite risorse nei bilanci nazionale e regionali, che rendano non virtuali le alternative all’aborto proposte nel singolo caso, con una verifica dei risultati. Discuteremo con i nostri rappresentanti nei Consigli regionali le modalità per rendere effettiva tale fase. La disapplicazione di questa parte della 194 deriva largamente dall’aver fatto coincidere il concetto di prevenzione dell’aborto col concetto di prevenzione dei concepimenti: con questo tipo di condizionamento, è facile per il medico che rilascia il certificato ritenere declamazioni prive di significato le indicazioni della legge tese a rimuovere le cause dell’aborto. La prevenzione dell’aborto va invece legata il più possibile alla prosecuzione della gravidanza, per quanto difficile o inizialmente non desiderata, al fine di tutelare insieme il concepito e la madre. b) L’art. 2, comma 2, della 194 stabilisce che "i consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni di volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita". Ci sono associazioni di volontariato, in particolare i Centri di aiuto alla vita promossi dal Movimento per la vita, che da trent’anni, sparsi in tutta Italia, hanno garantito a circa centomila donne la libertà di non abortire e ad altrettante vite umane la libertà di non essere uccise. Spesso le strutture sanitarie hanno fatto apparire questo successo – un successo anzitutto per la donna, che è stata aiutata a prendere una decisione coraggiosa, ma certamente meno drammatica del ricorso all’aborto – quasi come una colpa, o come un segnale di pericolosa faziosità. Chiediamo invece che siano promossi accordi più stabili e diffusi con queste realtà, tesi a rendere la loro attività meno complicata, con minori ostacoli all’interno delle strutture sanitarie. Un maggiore coinvolgimento delle associazioni di volontariato è in grado di sollecitare e di mettere in moto le realtà che dovrebbero realizzare l’aiuto alla maternità difficile. Se è più comodo per una struttura sanitaria dire alla donna "questo è il certificato, vai pure ad abortire…", una convenzione che in un ospedale consenta di avvalersi di chi ha un approccio meno formalistico e sommario può indurre invece a prendere realmente in considerazione strade diverse, senza che questo si traduca in pressioni sulla gestante. Anche su questo fronte attiveremo un confronto con i consiglieri regionali del Partito. c) L’art. 7 comma 2 della 194 stabilisce che quando il concepito ha possibilità di vita autonoma "il medico che esegue l’interruzione deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto". La cronaca recente e meno recente informa che ciò non accade. Sul punto la 194 va resa più chiara. Il progresso scientifico ha anticipato la possibilità di sopravvivenza nei nati prematuri. La collocazione alla fine del sesto mese di gravidanza della distinzione tra aborto e parto prematuro – non scritta nella legge 194, ma tradizionalmente ripetuta nei manuali medici – è superata. Ai Centri di aiuto alla vita si moltiplicano le notizie di bambini "abortiti", ma contrassegnati da evidenti segni di vita (battito cardiaco, gemiti, atti respiratori), eppure lasciati morire sul tavolo operatorio. "Lasciar morire" e in qualche caso – come pure accade – "affrettare la morte" è il contrario di "salvaguardare la vita". d) Nella legge 194 non è mai formalmente riconosciuta la possibilità di abortire per ragioni eugenetiche, ma solo in quanto queste ultime incidano sulla salute della donna; e tuttavia, il richiamo alle malformazioni del nascituro c’è. Dopo trent’anni è venuto il momento di chiedersi – e ciò va fatto anzitutto in Parlamento – se è giusto non modificare il passaggio di una legge in base al quale un essere umano non ha il diritto di vivere in quanto è "malformato", o comunque lo ha in forma più fievole per il solo fatto di non essere ancora nato. e) L’art. 4 della 194 ricomprende le varie "indicazioni" all’aborto (economiche, sociali, familiari) sotto il più ampio riferimento alla salute della donna. La salute, quindi, non ha una accezione limitata a patologie riscontrate in modo scientifico, ma viene interpretata come estesa alla salute psichica: il concetto di salute esce dai manuali di medicina per abbracciare il senso di completo benessere, fisico e psicologico. In questi termini la nozione di "aborto terapeutico", su cui si fonda l’intero impianto della legge 194, consiste nel far presente a una donna che può liberarsi del figlio non ancora nato nell’illusione di "stare psicologicamente meglio" e che può sopprimere un bimbo in utero, forse anche capace di vita autonoma, solo perché fonte di alterazione del proprio benessere. Anche su questo è giusto fornire risposte in termini di adeguate modifiche legislative. f) Infine, il padre. Il cui ruolo è reso marginale dalla 194: può essere coinvolto nella decisione della donna di abortire solo se lei lo desidera, e questo anche se i due sono coniugati. Il padre del concepito va invece informato della gravidanza e va coinvolto, almeno a livello consultivo, nelle decisioni riguardanti la vita del figlio, ai fini della difesa della vita e del sostegno alla madre. Pari opportunità vale anche per i padri in ordine alla scelta del destino dei propri figli.
A nostro avviso, l’iniziativa politica non va limitata al Parlamento nazionale e/o ai Consigli regionali: essa deve attraversare il Parlamento europeo, sede in questo momento di tendenze ostili al diritto naturale. Mai come in questo momento la frontiera del diritto alla vita coincide col futuro politico della nazione, dell’Europa e con le sorti stesse della politica.

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